Ed eccoci ad affrontare il primo dei due articoli spinosi di questo D.L.
Articolo 16: Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
Questo primo punto è interessante perchè stabilisce che una Università, per potersi trasformare in Fondazione, deve ricevere innanzitutto la
maggioranza assoluta all'interno del
Senato accademico e, in secondo luogo, deve ricevere
l'approvazione di entrambi i ministeri (Educazione ed Economia).. e già questo non rende tanto immediata o scontata la trasformazione.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
Qui si dice invece che se un'università si trasforma in fondazione diventa sì proprietaria degli immobili e dei beni dell'università stessa ma se ne assume anche gli oneri passivi, il che vuol dire che ne deve pagare eventuali debiti, cominciare a pagare bollette e affitti vari.. oneri che prima pesavano sulle spalle dello stato.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
Qui è chiaro... gli atti necessari al trasferimento di proprietà sono esenti da tasse e imposte.. non si dice che le proprietà lo saranno quindi, salvo altre norme, le fondazioni pagheranno le tasse sulle proprietà neo-acquisite.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
Forse non sono tanti quelli che hanno letto questo comma. Sono enti NON COMMERCIALI, che non possono avere utili da distribuire o, se li hanno, devono reinvestirli all'interno delle attività della fondazione stessa... tradotto non saranno un modo per far fare soldi a qualcuno all'interno della struttura stessa.. chiaramente non si parla di stipendi, ma quelli rientrano nel principio "se ci sono soldi si possono pagare bene i dipendenti" ma di come si procureranno i soldi ne parliamo dopo.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
Chi decide di fare donazioni alle fondazioni universitarie potrà dedurre l'intero importo dalle tasse e questi importi donati non saranno soggetti a tasse o balzelli vari, anche indiretti... in più eventuali atti notarili necessari a rendere legale la donazione costeranno il 90% in meno... cosa c'è di male in questo?
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
All'atto di trasformazione in fondazione lo statuto e i regolamenti contabili e amministrativi che vengono adottati devono comunque essere approvati sia dal Ministero dell'Istruzione che da quello dell'economia... ancora una volta non sono liberi di fare quello che vogliono senza controllo... però possono far partecipare altri soggetti esterni, sia pubblici che privati; mi sembra chiaro che se qualcuno ci investe dei soldi possa voler partecipare anche alla gestione... no?
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Qui è piuttosto ambiguo che un po' mette in dubbio quanto detto al comma precedente.. in effetti le F.U. possono operare in deroga alle norme contabili di Stato ed Enti Pubblici... resta fermo il fatto che statuto e regolamento devono essere approvati dai due Ministeri e che, comunque, devono rispettare i vincoli comunitari.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
Viene sancita l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile... sempre però nel rispetto dei due commi precedenti.E' vero che autonomia è piuttosto vago ma comunque non è totale, deve sempre rispettare quanto stabilito precedentemente... e successivamente.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
Le F.U. sono soggette alla stesura del bilancio annuale, come mi sembra giusto per qualsiasi azienda (chissà come mai invece i sindacati non sono tenuti a farlo... ma questa è un'altra questione). Non viene modificato il sistema contributivo di partecipazione statale ma, chiaramente, viene detto che se riescono a procurarsi più fondi autonomamente, ne riceveranno meno dallo stato.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
Le F.U. non vengono lasciate senza controllo, un'altra volta, ma vengono costantemente tenute sotto controllo da entrambi i ministeri, anche tramite la presenza obbligatoria di membri degli enti preposti alla viglianza.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
Come se non bastasse anche la Corte dei Conti ci si mette a tenere le F.U. sotto controllo (secondo norme risalenti al 1958 sul controllo della gestione finanziaria degli enti cui lo stato contribuisce) e ne risponde annualmente al Parlamento. Questo vuol dire che le F.U. devono far pervenire il bilancio preventivo e consuntivo alla CdC ogni anno e quest'ultima può richiedere controlli e verifiche; in pratica sia le entrate che le uscite devono essere giustificate e non possono arrivare soldi dal nulla o finire nel nulla.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
Nel caso vengano riscontrate gravi irregolarità nella gestione la F.U. può essere "commissariata" dal Ministero dell'Istruzione SENZA SPESE AGGIUNTIVE per lo stato in modo da garantire il funzionamento della F.U. e in sei mesi deve provvedere a nominare nuovi amministratori per la stessa, visto che si parte dal presupposto che i precedenti non siano stati in grado di far funzionare bene le cose. Insomma, si dice chiaramente che si salvaguarderà il funzionamento della F.U. anche se questa non sta funzionando bene... non mi sembra che verranno abbandonate a se stesse anche se "privatizzate".
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Direi che questo comma è abbastanza chiaro... finche non verrà stipulato un contratto di categoria si continuerà ad applicare quello attuale.. almeno per quanto riguarda il personale amministrativo.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
E si conclude dicendo che anche alle F.U., anche se "privatizzate", si continueranno ad applicare le norme vigenti per le Università statali.
A questo punto, ho detto prima, si dovrebbe parlare di come le F.U. si procureranno i fondi.... datemi il tempo di documentarmi, per non dire cagate, e ne parlerò... intanto rimando alla prossima puntata per parlare dell'ultimo articolo di questa Finanziaria...
a proposito, ricordo che la 133/08 è una legge finanziaria, non mi sembra per nulla strano che non si parli di riforma universitaria, ma solo di soldi... spetterà ad altre leggi (peraltro già al vaglio) riformare il sistema universitario.
Back soon, Stay tuned!