Riprendiamo da dove avevo interrotto e cominciamo a dare un'occhiata al testo del D.L.
Per prima cosa in tutto il testo del D.L. (ben 116 pagine, in word, più un corposo allegato di 237 pagine) dell'università se ne parla per 3 (tre) pagine scarse, e precisamente al Capo V che contiene gli Articoli 15, 16 e 17.
Articolo 15: Costo dei testi scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
Non ci trovo niente di male nel cercare di spingere le scuole ad adottare testi scolastici che possano essere reperiti via internet a costo veramente basso. Si potrebbe obiettare che non tutti hanno internet ma mi sembra un'obiezione veramente debole..
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
Anche qui mi sembra che la proposta sia più che accettabile, arrivare nell'arco di tre anni a sostituire i testi a stampa con testi scaricabili da internet.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
Altro punto che mi sembra si commenti da se.. si cerca di mantenere basso sia il peso che il costo dei testi.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Visto che i primi 3 punti si riferiscono alle scuole primarie e secondarie, in quest'ultimo si estendono le linee guida di questo articolo anche alle università, istituti artistici etc..
A questo punto mi domando cosa ci sia di male in questo Articolo del D.L.
Ma forse il punto più dibattuto nelle proteste di questi giorni sono i prossimi due articoli, il 16 e il 17, che affronterò la prossima volta.
Back soon... stay tuned!